Per gli studenti con disabilità mentale, eccezionalmente con handicap fisico e sensoriale, è possibile una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico "differenziato"
rispetto ai programmi ministeriali (Sentenza della Corte Costituzionale numero 215 dell'87, Circolare Ministeriale numero 262 dell'88)
La valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e ad esercitare il diritto allo studio, ma non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere del
Consiglio di Stato numero 348 del 10 aprile 1991: "...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di
competenze effettivamente acquisite")
In base a tali orientamenti la procedura è la seguente:
- gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi "differenziati" devono essere valutati con voti, come per i compagni, voti riferiti però solo al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
- In base a ciò gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti: in quest'ultimo caso è necessario abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI, se invece l'esito è positivo, gli alunni vengono "ammessi alla frequenza della classe successiva", formalmente quindi non si ha una promozione.
- Se però negli anni successivi l'alunno dimostra di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.
Qualora il PEI sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il diploma ottenuto non avrà effetto legale (per effetto legale s'intende la possibilità di far valere il diploma ai fini di un futuro inserimento lavorativo), ma servirà esclusivamente per l'acquisizione di crediti formativi, utilizzabili per l'accesso ai corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni.
Al fine di rispettare il principio di partecipazione alla famiglia all'integrazione scolastica, l'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99 stabilisce che nel caso in cui il
Consiglio di Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l'acquisizione del consenso.
Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.
Riferimenti normativi:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 numero 122
- Ordinanza Ministeriale del 10 marzo 2008 numero 30
- Legge dell'11 gennaio 2007 numero 1
- Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2005 numero 32
- Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001 numero 90 articolo 15
- Ordinanza Ministeriale del 20 aprile 2000 numero 126
- Ordinanza Ministeriale del 14 maggio 1999 numero 128
- Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 numero 323
- Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 numero 297
- Legge del 5 febbraio 1992 numero 104 articolo 16 comma 1 e 3
- Circolare Ministeriale del 22 settembre 1988 numero 262
- Sentenza Corte Costituzionale del 3 giugno 1987 numero 215.
