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Piano Educativo


La valutazione differenziata nella scuola secondaria di secondo grado


Per gli studenti con disabilità mentale, eccezionalmente con handicap fisico e sensoriale, è possibile una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico "differenziato" rispetto ai programmi ministeriali (Sentenza della Corte Costituzionale numero 215 dell'87, Circolare Ministeriale numero 262 dell'88)
La valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e ad esercitare il diritto allo studio, ma non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere del Consiglio di Stato numero 348 del 10 aprile 1991: "...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite")

In base a tali orientamenti la procedura è la seguente:

  1. gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi "differenziati" devono essere valutati con voti, come per i compagni, voti riferiti però solo al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali.
  2. In base a ciò gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti: in quest'ultimo caso è necessario abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI, se invece l'esito è positivo, gli alunni vengono "ammessi alla frequenza della classe successiva", formalmente quindi non si ha una promozione.
  3. Se però negli anni successivi l'alunno dimostra di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Qualora il PEI sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il diploma ottenuto non avrà effetto legale (per effetto legale s'intende la possibilità di far valere il diploma ai fini di un futuro inserimento lavorativo), ma servirà esclusivamente per l'acquisizione di crediti formativi, utilizzabili per l'accesso ai corsi di formazione professionale istituiti dalle Regioni.

Al fine di rispettare il principio di partecipazione alla famiglia all'integrazione scolastica, l'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99 stabilisce che nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l'acquisizione del consenso.
Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata.
In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.

Riferimenti normativi:

 

 

A.S. 2024-25

DOCENTE TUTOR

Piano per l'inclusione _2023-24 approvat[...]
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